LA DICHIARAZIONE PER LE VARIAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 2 LUGLIO
Le variazioni intervenute nel 2017
Il 2 luglio, essendo il 30 giugno di sabato, scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU e Tasi per comunicare le variazioni intervenute nell’anno 2017, rilevanti ai fini della determinazione delle imposte e tasse comunali dello scorso anno. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.
La dichiarazione deve essere inviata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti che non possono essere acquisite tramite la banca dati catastale.
Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale. La mancata presentazione della dichiarazione si traduce nella perdita del diritto all’agevolazione.
Casi di presentazione della dichiarazione IMU e Tasi
Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune nel caso in cui non siano state effettuate modifiche o nel caso in cui le variazioni intervenute non sono immediatamente conoscibili da parte del Comune, attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si ricorda che sono numerosi i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.
Devono invece essere comunicati, con la dichiarazione, i mutamenti di soggettività passiva, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo. A titolo indicativo, e non esaustivo, si deve invece presentare la dichiarazione quando:
· il fabbricato è stato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;
· il fabbricato è di interesse storico o artistico;
· il Comune ha deliberato una riduzione dell’aliquota per l’immobile posseduto;
· il fabbricato è un bene merce dell’impresa di costruzione;
· l’immobile è oggetto di locazione finanziaria (leasing);
· l’immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
· l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
· l’immobile ha subito un intervento di riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;
· terreni agricoli o edificabili sui quali coltivatori diretti e IAP imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla legge.
Da sottolineare, che non sono in possesso del Comune e dunque devono essere comunicate, le informazioni relative a modifiche del valore di un’area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, ecc.
Nessun obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui:
û l’immobile sia stato acquistato o venduto con rogito notarile;
û gli eredi presentino la dichiarazione di successione;
û siano intervenute delle variazioni nei dati catastali (classamento e rendita o intestazione catastale) mediante la procedura DOCFA; in tal caso, le informazioni sono già disponibili e consultabili dal Comune;
û il fabbricati soggetto ad IMU e Tasi sia rurali ad uso strumentale.
Non esiste un modello di dichiarazione solo per la Tasi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, ebbe modo di precisare, quando già in precedenza affermato nelle risposte Faq del 3 giugno 2014, che il modello di dichiarazione approvato ai fini IMU vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).
Dichiarazione IMU per gli immobili concessi in comodato a parenti
Dal 2016 gli immobili abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta beneficiano della riduzione al 50% della base imponibile IMU e Tasi (L. 208/2015). L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nel limite di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ed è vincolata alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è concesso l’immobile in comodato. Entro il 30 giugno 2018 (per l’anno 2017), il comodante deve presentare la dichiarazione IMU, per attestare il possesso dei requisiti richiesti, che sono:
- l’abitazione non deve essere di lusso, ovvero di una categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9;
- l’utilizzatore comodatario deve utilizzare l’abitazione come abitazione principale;
- il comodante deve avere la residenza nello stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato e non deve possedere nessun altro immobile ad uso abitativo, neppure in quote, su tutto il territorio nazionale:
- il contratto di comodato deve essere registrato.
Non rilevano le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate ai comuni, visto che le condizioni per l’agevolazione sono cambiate e la normativa espressamente ora prevede che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione IMU la presenza di tutti i requisiti.
Dichiarazione IMU per gli immobili locati a canone concordato
Dal 2016, gli immobili abitativi concessi in affitto a canone concordato o convenzionale, stipulati / rinnovati ai sensi degli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2), beneficiano della riduzione al 25% delle aliquote IMU e Tasi.
Entro il 30 giugno 2018 (per l’anno 2017), occorre presentare la dichiarazione IMU per segnalare al Comune il possesso dei requisiti in relazione a quel contratto.
Dichiarazione IMU per le imprese di costruzione
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’esonero dell’imposta comunale per i beni “merce” delle imprese di costruzione, se costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’agevolazione riguarda tanto il costruttore dell’immobile, quanto l’impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria e cessa in ogni caso quando detto immobile viene ceduto. Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione in argomento interessa pertanto:
P i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo;
P i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, ecc;
P i fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero, di cui alle lettere c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2011 (risoluzione 11.12.2013 n. 11/DF).
Sono invece escluse dal beneficio IMU le imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.
Condizione per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, come previsto dal comma 5 bis del citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013. Pertanto, entro il prossimo 30 giugno, i titolari dei beni merce oggetto della normativa in esame, dovranno, in via obbligatoria, presentare l’apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso, nell’anno 2017, dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione riconosciuta, nonché per illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all’esenzione.
Dichiarazione IMU e Tasi degli Enti non commerciali
Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e Tasi per il 2017 relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali l’Ente può far valere, in tutto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’art. 7, lett. 1 D.Lgs. n. 504/92, riservata agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività:
- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2017 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno prossimo.
A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica. Diversamente, gli Enti che possiedono esclusivamente immobili non esenti (ossia imponibili), devono presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” (D.M. 30.10.2012).
Presentazione della dichiarazione IMU
La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, alternativamente:
- mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
- a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio Tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__”. La data di presentazione della dichiarazione risulta essere quella di spedizione;
- tramite invio telematico con posta certificata (PEC).
La dichiarazione degli Enti non commerciali si presenta telematicamente al Comune, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
Versamento dell'acconto IMU e Tasi del 18 giugno p.v.
Merita ricordare che il prossimo 18 giugno scade il versamento dell’acconto 2018 per l’IMU e la Tasi da parte di tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile, in qualità di proprietari o da chi detiene un diritto reale (usufrutto, uso e abitazione), o ancora per comodato o locazione.
11/06/2018